Le Comunità di Energia Rinnovabile in Italia: le Direttive Europee (Cap. 1)

L’Emergere delle Comunità di Energia Rinnovabile in Italia

Le comunità di energia rinnovabile (CER) rappresentano un elemento fondamentale nella transizione energetica, sia a livello europeo che specificamente in Italia. Queste iniziative promuovono un modello di produzione energetica decentralizzato e guidato dai cittadini, allontanandosi dalle tradizionali strutture centralizzate.

Il concetto di comunità energetica si configura come uno strumento chiave per coinvolgere direttamente i cittadini nei progetti di energia rinnovabile e per promuovere la giustizia energetica.

In Italia, lo sviluppo delle CER è trainato principalmente dall’impulso dell’Unione Europea verso la decarbonizzazione e dall’impegno del governo italiano ad aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nel proprio mix energetico.

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) rappresenta un quadro politico nazionale rilevante in questo contesto, definendo gli obiettivi e le misure per la transizione energetica del paese.

L’emergere delle CER segna un cambiamento di paradigma verso un sistema energetico più democratico e partecipativo. Tradizionalmente, i sistemi energetici sono stati dominati da grandi aziende. Il concetto di comunità energetica mira esplicitamente a dare potere ai cittadini e agli enti locali affinché diventino attori attivi nella produzione e nel consumo di energia.

Questo spostamento ha implicazioni significative per l’accettazione sociale dei progetti di energia rinnovabile e per la promozione della giustizia energetica. L’impegno dell’Italia verso le CER è motivato da una duplice necessità: adempiere agli obblighi dell’UE e perseguire gli obiettivi nazionali di sicurezza energetica e sostenibilità. Le direttive dettagliano i crescenti obiettivi di energia rinnovabile dell’UE. L’Italia, in quanto membro dell’UE, è tenuta a recepirle nel diritto nazionale. Allo stesso tempo, l’Italia mira a ridurre la propria dipendenza dai fornitori esterni di combustibili fossili e a promuovere fonti di energia rinnovabile prodotte internamente, rendendo le CER uno strumento strategico per raggiungere questi obiettivi nazionali.

 

Le Direttive Europee Fondamentali sulle Comunità Energetiche

Il concetto di comunità energetica è stato introdotto per la prima volta nel quadro legislativo dell’Unione Europea attraverso il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”, adottato nel 2019, che ha segnato il primo riconoscimento ufficiale delle comunità energetiche a livello comunitario.

Le direttive contenute in questo pacchetto definiscono le comunità energetiche come attori chiave per la transizione verso un sistema energetico più pulito e decentralizzato, i cui obiettivi principali sono di dare potere ai cittadini, alle autorità locali e alle piccole imprese affinché partecipino collettivamente alla transizione energetica.

Un’enfasi particolare è posta sull’autoconsumo di energia rinnovabile e sulla riduzione delle bollette energetiche per i cittadini coinvolti.

Un aspetto cruciale introdotto da queste direttive è la distinzione tra Comunità Energetiche di Cittadini (CEC), definite nella Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica (IEMD) (UE/2019/944), e Comunità di Energia Rinnovabile (REC), introdotte nella rifusione della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) (UE/2018/2001).

Le CEC hanno un ambito più ampio, comprendendo varie attività energetiche oltre alle rinnovabili, e la loro adesione non è limitata dalla posizione geografica.

Le REC, invece, si concentrano specificamente sulle fonti e sui servizi di energia rinnovabile, e la loro adesione è generalmente limitata a coloro che si trovano in prossimità del progetto di energia rinnovabile.

Nonostante questa distinzione, sia le CEC che le REC condividono caratteristiche comuni. Sono entità giuridiche basate sulla partecipazione volontaria e aperta, effettivamente controllate dai propri membri e mirano principalmente a fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità piuttosto che generare profitti finanziari. Questa natura senza scopo di lucro le distingue dagli attori tradizionali del mercato energetico, ponendo un forte accento sull’impatto sociale e ambientale delle loro attività.

L’introduzione da parte dell’UE sia delle CEC che delle REC riflette un approccio strategico volto a soddisfare diverse iniziative e contesti energetici locali.

Definendo due tipi distinti di comunità energetiche, l’UE riconosce che i progetti energetici guidati dai cittadini possono avere diversi obiettivi e strutture.

Le CEC consentono una partecipazione e un ambito tecnologico più ampi, che potrebbero essere adatti alle aree urbane o alle comunità con diverse esigenze energetiche.

Le REC, con la loro enfasi sull’energia rinnovabile e sulla prossimità locale, potrebbero essere più adatte alle aree rurali o a specifici progetti di energia rinnovabile.

Questo duplice approccio mira a massimizzare l’impegno dei cittadini in diversi scenari. L’orientamento non profit delle comunità energetiche, come previsto dalle direttive UE, le distingue dagli attori tradizionali del mercato energetico.

Si afferma esplicitamente che lo scopo primario delle comunità energetiche è fornire benefici alla comunità piuttosto che generare profitti finanziari. Questo principio fondamentale ne plasma la governance, l’accesso ai finanziamenti e gli obiettivi generali, distinguendole dalle aziende energetiche a scopo di lucro. Ciò implica anche una maggiore attenzione all’impatto sociale e ambientale.

 

Impatto ed implicazioni di RED II e RED III per le CER Italiane

La Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) (UE/2018/2001) contiene articoli e requisiti specifici particolarmente rilevanti per le comunità energetiche. L’articolo 22, ad esempio, delinea i diritti e i quadri abilitanti per le REC. Questo articolo stabilisce i requisiti affinché gli Stati membri garantiscano il diritto di partecipazione, l’accesso ai mercati dell’energia e la creazione di quadri abilitanti per rimuovere le barriere allo sviluppo delle REC.

La RED II è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano attraverso diversi decreti legislativi. Tra questi, il “Decreto Milleproroghe” (Legge 8/2020), il Decreto Legislativo 199/2021 (che ha attuato la RED II) e il Decreto Legislativo 210/2021 (che ha definito le CEC) hanno giocato un ruolo fondamentale. Inizialmente sono state adottate norme transitorie, seguite dalla completa attuazione della direttiva, con una conseguente evoluzione delle definizioni e delle normative relative alle CER in Italia.

La Direttiva sulle energie rinnovabili modificata (RED III) (UE) 2023/2413 introduce ulteriori aggiornamenti e nuove disposizioni che hanno un impatto significativo sullo sviluppo e sul funzionamento delle CER in Italia. Tra queste, spiccano le disposizioni che consentono agli Stati membri di promuovere le comunità energetiche nei settori dell’eolico offshore e delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, nonché l’integrazione delle energie rinnovabili negli edifici. RED III pone inoltre l’accento sulla semplificazione dei processi di registrazione e sulla riduzione delle tariffe per le garanzie di origine per le comunità energetiche. L’aumento dell’obiettivo complessivo di energia rinnovabile per l’UE entro il 2030 incoraggia indirettamente la crescita delle CER come strumento per raggiungere tali obiettivi.

Il recepimento della RED II nel diritto italiano è stato un processo graduale, che riflette la complessità dell’adattamento di quadri normativi a livello europeo ai contesti nazionali. I dati mostrano che l’Italia ha inizialmente adottato norme transitorie prima di attuare pienamente la RED II. Questo approccio graduale suggerisce che il governo italiano ha avuto bisogno di tempo per definire le caratteristiche specifiche e i meccanismi di supporto per le CER all’interno del proprio sistema giuridico, tenendo conto delle normative esistenti e delle specificità del mercato energetico italiano. La RED III rafforza ulteriormente il ruolo e il potenziale delle comunità energetiche ampliandone la portata e semplificando le procedure amministrative. La RED III amplia i settori in cui le comunità energetiche possono operare (eolico offshore, teleriscaldamento) e introduce misure per facilitarne la creazione (registrazione semplificata, permessi). Ciò suggerisce che l’UE sta riconoscendo sempre più l’importanza delle CER nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi in materia di energie rinnovabili e sta attivamente lavorando per rimuovere gli ostacoli al loro sviluppo.

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